#PACCHETTOMARCHI 2019 – riforme e semplificazioni È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 57 dell’8 marzo 2019 il cosiddetto pacchetto Marchi. La novità più importante è l’introduzione della disciplina del procedimento amministrativo di decadenza e nullità che consente di contestare la validità di un marchio senza dover andare in tribunale. Un decreto del Mise stabilirà le modalità di applicazione. La filosofia alla base delle novità contenute prima nella direttiva e oggi nel decreto si può riassumere nella necessità di «aggiornare e svecchiare» la legge, adeguandola alle necessità legate allo sviluppo della comunicazione commerciale, sempre più tecnologica e sofisticata, veloce, globale e multimediale che quindi richiede una regolamentazione uguale in tutto lo spazio economico europeo in grado di affrontare problematiche un tempo non pensabili. . In particolare, il decreto ha abolito il requisito della rappresentazione grafica del marchio garantendo la possibilità di registrare tutti i segni rappresentati in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia disponibile. Via libera quindi alla registrazione ad esempio del rombo di un motore oppure di profumi e odori riproducibili e codificati in laboratorio. Quanto ai marchi di forma, sempre più legata alle funzionalità del prodotto, non possono essere registrati come marchio i segni la cui forma o altra caratteristica è risultante dalla natura stessa dei prodotti, ovvero è necessaria per ottenere un risultato tecnico ovvero dà un valore sostanziale al prodotto. Con un occhio puntato verso le nuove esigenze del mercato il legislatore ha introdotto norme in tema di protezione delle Dop e Igp, vietando la registrazione come marchio di segni idonei a ingannare il pubblico. . È stata regolata inoltre la disciplina dei marchi di certificazione che prevede maggior controllo sui procedimenti legati alla fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato da parte degli enti che ne garantiscono l’origine, la natura o la qualità. Sono state introdotte delle integrazioni alla disciplina dei diritti conferiti dalla registrazione del marchio, in particolare a favore del titolare del marchio che ha il diritto di vietare ai terzi l’uso di segni identici/simili anche sugli imballaggi e per fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti e servizi. Nella parte processuale, infine, sono state introdotte modifiche alla ripartizione dell’onere della prova prevedendo che nelle cause di decadenza per non uso spetta al titolare del marchio dimostrare un uso congruo del marchio. Inoltre, il licenziatario può avviare un’azione per contraffazione di un marchio d’impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo. In alcuni casi tuttavia il licenziatario potrà agire se il titolare del marchio non prende iniziative giudiziarie entro termini appropriati. PAROLIN.Legal è a Vostra disposizione per assistere le aziende italiane su queste tematiche : scriveteci a studio@parolin.legal
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