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Più facili gli scambi commerciali con il Canada

Scritto da Davide Parolin | 06/07/17 14.39
CANADA: prossima applicazione dell’accordo economico e commerciale con l’UE Completato l’iter formale di approvazione dell’Accordo, il Canada e l’Unione Europea concorderanno ora a breve la data per l’applicazione provvisoria dell’Accordo che, verosimilmente, potrà avvenire dopo l’estate. Approfondimenti In attesa che entri in vigore in forma provvisoria l’Accordo economico e commerciale (CETA) tra Canada e Unione Europea, si ritiene opportuno fornire delle prime indicazioni operative per consentire agli operatori dell’Unione europea di allinearsi alle disposizioni dell’accordo e di essere in regola per esportare in Canada, consentendo ai partners canadesi di beneficiare del trattamento preferenziale all’importazione. L’accordo CETA Si sottolinea che l’Accordo economico e commerciale globale (CETA) (1) e le relative norme di origine contenute nel Protocollo origine  non sono ancora entrate in applicazione provvisoria.  Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che la Commissione Europea (2) ha previsto che il nuovo sistema degli esportatori registrati (REX) (3) sia applicabile non solo entro l’ambito del Sistema delle Preferenze Generalizzate, ma anche entro il contesto CETA, da parte degli operatori UE per le loro esportazioni di merci verso il Canada. Di conseguenza, quando si renderà applicabile il Protocollo di origine, gli esportatori UE dovranno essere registrati nel sistema REX per poter emettere la dichiarazioni di origine su fattura. Per le importazioni ed esportazioni da e verso il Canada, infatti, similmente a quanto accade nell’accordo con la Corea del Sud,  non è previsto il certificato di circolazione EUR 1 ma la dichiarazione di origine su fattura o altro documento commerciale. Per spedizioni inferiori a 6.000 € la dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi esportatore, mentre per spedizioni superiori a 6.000 € essa può essere rilasciata  esclusivamente da un Esportatore Registrato nel sistema REX. Procedure operative Le disposizioni relative al sistema REX prevedono che nel periodo transitorio – decorrente dal 1° gennaio 2017 e fino alla data limite del 31 dicembre 2017 – siano pienamente applicabili le procedure relative agli esportatori autorizzati dalle autorità doganali dei rispettivi Stati membri, fra le quali anche l’utilizzo – ai fini di prova del carattere originario dei prodotti UE – della dichiarazione su fattura. (4) Al riguardo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito che, dall’entrata in vigore dell’Accordo, le aziende che vorranno esportare in Canada devono richiedere lo status di Esportatore Autorizzato (certificazione ottenibile con richiesta all’Ufficio delle Dogane competente per territorio) mentre quelle che sono già in possesso dell’autorizzazione potranno presentare istanza per estenderla al Canada. Una volta che sarà attivata la registrazione alla banca dati REX (entro il 31 dicembre 2017), sarà la stessa Agenzia delle Dogane a provvedere alla registrazione dell’azienda, ferma restando la facoltà dell’Agenzia di richiedere informazioni supplementari per la registrazione. Alla luce di tali indicazioni, si consiglia alle imprese interessate di  predisporre fin d’ora la documentazione necessaria per la richiesta dello status di Esportatore Autorizzato ovvero per la sua estensione, qualora già in possesso. Ulteriori comunicazioni e istruzioni saranno tempestivamente fornite non appena sarà pubblicato l’avviso di applicazione provvisoria dell’Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra Unione Europea e Canada. (Fonte: Unidustria)  Note: (1) Pubblicato in G.U.U.E. serie L 11 del 14 gennaio 2017 (2) Cfr. documento TAXUD/B4/Ares(2016)7447376 del 12 dicembre 2016 (3) Cfr. Regolamento di esecuzione UE 2447/2015: la Banca dati Rex è un sistema di certificazione dell’origine dei beni istituito dalla Commissione Europea e reso disponibile dal 1° gennaio 2017. Tale sistema ha l’obiettivo di sostituire in maniera progressiva il sistema di certificazione dell’origine basato su documenti rilasciati dalle autorità competenti. (4) Allegato 22-09 del citato Regolamento di esecuzione