- Le denominazioni generiche del prodotto o servizio, cioè i nomi comuni di prodotti, quelli che identificano la categoria di prodotti o servizi. Ad esempio, il nome “pane” non può fungere da marchio per il prodotto pane.
- Le indicazioni descrittive del prodotto (o del servizio) o delle sue qualità, cioè quelle espressioni che richiamano le caratteristiche e le prestazioni del prodotto o del servizio (per esempio, l’espressione “brillo” per contrassegnare prodotti lucidanti). In questo contesto si inserisce l’indicazione sulla provenienza geografica del prodotto che, tranne nel caso in cui venga adottata in termini di pura fantasia, ha significato descrittivo della qualità del prodotto (specie se agricolo).
9 ott 2018
LA CAPACITA’ DISTINTIVA DEL MARCHIO
Davide Parolin
Avvocato internazionale segue con passione i temi dell'innovazione e dell'internazionalizzazione, nonché la creazione di startup innovative, ed è riconosciuto per le sue abilità negoziali e la capacità di comprendere anche aspetti tecnici. Ha sviluppato una significativa esperienza in operazioni di M&A, ed è relatore in diverse conferenze sul diritto dei trust, marchi e diritti di proprietà intellettuale, nonché diritto internazionale. È membro dell'Ordine degli Avvocati italiano dal 2000 ed è abilitato alle Corti Superiori.
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